Statuto
dell’Organizzazione di Volontariato
“Associazione Don Camillo Mellini -ODV”
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita,ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “Associazione Don Camillo Mellini-ODV”, con sede legale nel Comune di Fidenza (PR). La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopi e attività
Nell’intento di seguire l’esempio e gli insegnamenti di Don Camillo Mellini che ha dedicato la sua vita e aperto la sua casa ai più deboli, in particolare alle donne donando loro ascolto e accoglienza nei momenti più difficili, l’associazione intende dare continuità alla sua opera perciò, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge i seguenti scopi:
- ascolto dei bisogni e accoglienza a persone in situazione di disagio, promozione umana dei più deboli in particolare delle donne in temporanea difficoltà.
- ricerca e analisi delle cause e delle conseguenze dell’immigrazione incontrollata che provoca disagio ed emarginazione sociale sul territorio.
L’Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate a:
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di:
- dare supporto alle persone in situazione di disagio occupandosi in modo prioritario dei bisogni delle donne;
- dare accoglienza temporanea presso le strutture di ospitalità;
- dare supporto nel percorso di inserimento nel tessuto sociale;
- accompagnare verso l’autonomia con azioni di orientamento al lavoro;
- fornire servizi di alfabetizzazione e mediazione culturale (per le persone straniere);
- favorire la crescita della cultura dell’accoglienza ricercando le cause del disagio, promuovendo e partecipando a campagne di informazione e sensibilizzazione sul territorio;
- organizzare attività sociali rivolte ai soci e sostenitori al fine di favorire dinamiche relazionali e di accoglienza (a scopo esemplificativo ma non limitativo si segnalano organizzazione di gite, pranzi, eventi culturali);
- sostenere eventuali attività di altre associazioni che operino nella prevenzione dei disagi sociali nazionali ed extra nazionali;
- collaborare con Enti pubblici, Chiesa locale, Aziende, Associazioni di volontariato e singoli allo scopo di favorire l’integrazione tra queste persone e il territorio con benefici reciproci;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Art. 3 – Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) contributi degli aderenti e di privati;
2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) entrate patrimoniali;
5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
6) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, pranzi, viaggi culturali, sottoscrizioni anche a premi);
7) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
8) beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;
9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 – Bilancio o rendiconto
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.
Art. 5 – I soci
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate ecomunicate in forma scritta.
L’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno un mese prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7 – Doveri e diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Art. 8 – Organi dell’associazione
Sono Organi dell’associazione:
1) l’Assemblea dei soci,
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.
Art. 9 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto, sin dal momento dell’iscrizione, gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
-
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
-
approva il bilancio;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
-
delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
-
destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
-
delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto cartaceo e/o informatico da recapitarsi ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza di voti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’associazione. Per modificare lo statutooccorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante libera visione nella sede dell’associazione del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha compiti esecutivi ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un tesoriere. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;
4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Può invitare a partecipare ai propri lavori personale esterno senza diritto di voto.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto , da spedirsi anche per in modo telematico e da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
Art. 12 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 13 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia